AUTOVELOX TREBISACCE - VILLAPIANA - AMENDOLARA - ROCCA IMPERIALE - MONTEGIORDANO - S.S. 106

In tema di violazioni del Codice della Strada, con una decisione in qualche modo rivoluzionaria, la Cassazione congela l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in ipotesi di impugnazione del verbale di contestazione.

Recentemente, la Suprema Corte si è espressa con un provvedimento di estremo rilievo, che riguarda l'art. 126 bis, relativo alla patente a punti e alla decurtazione di questi ultimi. In particolare, tale articolo punisce la condotta del proprietario del mezzo a motore che non rende noti, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida di colui che - al momento della commissione della violazione - guidava la macchina.


Ebbene, con l' ordinanza n. 26553/2024, la Suprema Corte chiarisce che la menzionata violazione può sussistere esclusivamente al termine del giudizio di opposizione contro il verbale di contestazione della violazione del CdS. Ciò significa - in sostanza - che, prima di quel momento, il proprietario del mezzo non ha alcun alcun obbligo di comunicazione dell'identità di chi guidava la macchina al momento dell’infrazione punita nel Codice della Strada.

La decisione della Corte è molto importante perché - in qualche modo - rappresenta un intervento che va incontro ai diritti dell'automobilista, evitando l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di questione sub judice.

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