Ricorsi Multe Autovelox Villapiana (CS)


Dal 14 dicembre 2024, sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e, per quanto concerne l'annoso problema della omologazione e della approvazione degli strumenti elettronici per il monitoraggio, non è cambiato assolutamente nulla.

FONTI DI DIRITTO E NORMATIVE

La Corte Costituzionale evidenzia il corretto ed inderogabile inquadramento normativo che disciplina e regolamenta in Italia fabbricazione, commercializzazione, approvazione, omologazione ed utilizzo degli strumenti autovelox poi richiamati come "strumenti di monitoraggio".
Infatti, con sentenze n. 277/2007, n. 223/2010 e n. 113/2015, la Corte, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha inteso inquadrare e inserire gli “autovelox” nell’alveo degli “strumenti metrici legali” come tali soggetti a specifico e rigoroso iter normativo, al fine di assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “prova legale” irripetibile e avente fede privilegiata, qualora utilizzata dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, comma 6 del C.D.S.

Anche la Corte di Cassazione ha escluso in via definitiva, una possibile equiparazione delle procedure di omologazione ed approvazione, come invece aveva disposto il Ministero Infrastrutture e Trasporti nelle circolari n.282 del 13.06.20217 e n.8176 del 11.11.2020, attestando che: "Naturalmente non possono avere un influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali , le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo." 

NUOVO CODICE DELLA STRADA

Il nuovo articolo 201 CdS, in riferimento alle notifiche differite di alcune violazioni rilevate con apparecchiature elettroniche "omologate od approvate",  nulla ha a che fare con gli autovelox e le violazioni previste dall'articolo 142 CdS riferite al superamento delle velocità.

Invero, l'articolo 142 comma 6 dispone che: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".

Occorre muovere le premesse dall’inquadramento giuridico della fattispecie astratta da ricondurre all’ipotesi di specie, ossia il combinato disposto degli artt. 142, comma 6, C.d.S. e 192, comma 2, Reg. es. C.d.S.

L’art. 142, comma 6, C.d.S., è la norma che statuisce in merito all’accertamento della velocità, prevedendo al comma 6 che : «...per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media ...”.

L’art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l’ottenimento dell’omologazione e dell’approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione.

Tra le due procedure l’elemento discretivo che emerge è la “rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”. Nel caso dell’omologazione, si richiederà di accertare “... la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento...”. La norma in parola stabilisce poi che l’omologazione viene rilasciata - su richiesta della ditta produttrice - dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, presso il quale è depositato uno dei prototipi e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia della strumentazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della Strada.

Distinta dall’omologazione è la c.d. approvazione che invece è una procedura descritta dal terzo comma dell’art. 192 C.d.S. del Regolamento di attuazione al Codice della Strada e viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il Regolamento d’attuazione non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

In conclusione ritengo che le multe emesse tramite dispositivi meramente approvati e non omologati, come quelli posti lungo il tragitto della S.S. 106 Jonica e utilizzati dai Comuni di Rocca Imperiale, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Amendolara, Trebisacce e Villapiana, continuano ad essere illegittime e, pertanto, opponibili innanzi all’Autorità Giudiziaria competente.


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